Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “COMPAGNIA DEI BALESTRIERI DI CITTA’ DI CASTELLO” OdV - ONLUS
ART. 1
COSTITUZIONE DENOMINAZIONE DURATA E SEDE
E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Associazione denominata “Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello Organizzazione di Volontariato” di seguito Associazione con Codice Fiscale 90008850548.
L’Associazione ha durata illimitata e ha sede legale in Città di Castello Piazza Gildoni all’interno del Loggiato Gildoni (ex Loggiato Bufalini). Essa può istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci non deve intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 2
SCOPI E SUOI RAGGIUNGIMENTI
L’Associazione, è regolata dal presente Statuto e dai Regolamenti Interni, è apolitica e non ha fini di lucro e si avvale di tutte le esenzioni previste negli Art.li 3 e 8 della legge n°266 del 11/08/1991.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:
- riproporre un sano ritorno alle tradizioni culturali di Città di Castello sviluppando e diffondendo il nobile esercizio del tiro con la Balestruccia da braccio e da banco tramandandola ai posteri;
- ampliare la conoscenza della storia e dell’uso della Balestra in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, interessati a ciò che concerne l’attività storico/rievocativa di Città di Castello, siano interessati a divulgare le tradizioni della nostra Città.
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall’Art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, prevalentemente a favore di terzi mediante organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività ed in particolare:
- Manifestazioni: l’assegnazione del Palio delle Quattro Porte da svolgersi all’interno dei quartieri cittadini, l’organizzazione di Tornei di Balestra Manesca e la partecipazione a manifestazioni e cortei di rievocazioni storiche;
- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, che possano divulgare quanto previsto negli scopi dell’Associazione;
- Attività di formazione: allenamenti e corsi di aggiornamento teorico/pratici per tutti i componenti dell’Associazione che riguardino l’attività del tiro oppure le attività correlate previste per gli altri componenti non tiratori.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.
ART. 3
SOCI
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.
L’Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L’attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al Socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed idoneamente documentate.
L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art.5.
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei Soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
ART. 4
AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione dei Soci, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci, è deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo, con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail dove ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti Interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quanto previsto da questo Statuto. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Lo status di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.
I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell’espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo,
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
Il Socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.
ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno diritto:
- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare alle Assemblee con diritto di voto se Soci maggiorenni;
- ad accedere alle cariche associative se Soci maggiorenni;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i Soci sono tenuti:
- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- a frequentare l’Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
- a versare la quota associativa annuale.
ART. 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex Art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.
Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’Art. 30, comma 5, del D. Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo se non con quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti Interni.
ART. 8
ASSEMBLEA
L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria è l’organo deliberativo e sovrano dell'Associazione ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
All’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.
L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. All’Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:
discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
All’Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
ART. 9
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata a mezzo affissione all’interno all’albo della Sede e in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dai Soci) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione che non può essere fissata prima che sia trascorso un giorno dalla prima convocazione. La convocazione almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea ridotti a sette giorni in caso di convocazione urgente.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
ART. 10
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’Art. 21 cod. civ.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Ciascun Socio può farsi rappresentare nell’assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due Soci.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i trequarti dei Soci; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo Art. 23.
ART. 11
VOTAZIONI
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto e del Regolamento Interno per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci maggiorenni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 12
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea devono essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.
ART. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’Organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque Consiglieri eletti a maggioranza dall’Assemblea fra i Soci che si propongono per ogni singola carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere, e resta in carica per tre esercizi.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene proposto dal Consiglio Direttivo uscente in base alle esigenze dell’Associazione. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.
Il Consiglio Direttivo si riunisce come minimo ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età associativa o, in caso di stessa anzianità, da quello più anziano di età anagrafica.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei Soci (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea dei Soci);
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento da proporre all’Assemblea Ordinaria;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
La convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta, avviene nelle forme che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza può essere convocato anche telefonicamente.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di quattro riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione tramite delega formalmente sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri e riposta agli atti.
ART.
14 PRESIDENTE
Al Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età associativa o, in caso di stessa anzianità, da quello più anziano di età anagrafica.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART.
16 SEGRETARIO
La carica di Segretario è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
ART.
17 TESORIERE
La carica di Tesoriere è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 18
CONSIGLIERE
Il Consigliere è eletto dall’Assemblea.
Il Consigliere ricopre eventuali cariche indicate dal Consiglio Direttivo previste dai Regolamenti Interni e necessarie alla vita Associativa.
ART. 19
ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non Soci. L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’Art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. L’Organo di Controllo:
- vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- controlla l’amministrazione dell’Associazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli Artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017
ART. 20
LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell’ inventario.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.
ART. 21
PATRIMONIO
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile e può essere alimentato dalle seguenti risorse:
- dai contributi annuali e straordinari dei Soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da rimborsi derivanti da Convenzioni con gli Enti Pubblici;
- dai contributi degli organismi internazionali;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività di interesse generale svolta;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente sul Terzo Settore per le Organizzazioni di volontariato, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
ART. 22
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al Socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
ART. 23
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore che siano Organizzazioni di Volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’Art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 24
RINVIO
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.